Sono un marittimo titolare di una Società armatrice che opera nel settore del noleggio e locazione di imbarcazioni da diporto. Il decreto legge 171 del 18 luglio 2005 che regolamenta la nautica da diporto stabilisce per l’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto due tipologie distinte di contratto: il NOLEGGIO e la LOCAZIONE. Tali contratti vengono comunemente intesi come se fossero la medesima cosa il che non è assolutamente vero.
Riporto di seguito, affinchè i cittadini utenti ne abbiano chiara conoscenza a loro tutela, i termini dei due contratti così come previsti dalla legge il NOLEGGIO è il contratto con cui la società armatrice mette a disposizione del noleggiatore, dietro compenso, l’unità da diporto e il relativo equipaggio; in questo caso il noleggiatore è totalmente tutelato come passeggero; la LOCAZIONE è il contratto con cui la società armatrice mette a disposizione del “locatario”, dietro corrispettivo, l’unità da diporto. Tale contratto prevede che il locatario, per tutto il periodo stabilito nel contratto, assume a tutti gli effetti di legge la figura giuridica di armatore accollandosi i rischi connessi alle responsabilità che tale figura giuridica comporta. Il locatario, se non è bene a conoscenza della legge sulla locazione, se non ha letto e compreso bene le clausole del contratto nazionale italiano di locazione di unità da diporto, può ritenere in buona fede di poter evitare tali rischi e responsabilità richiedendo alla società armatrice l’assistenza e le prestazioni di un skipper. In questo caso alla società armatrice che fa locazione basta fornire un “patentato” che, come tale, non è un professionista e comunque anche se lo fosse non solleverebbe il locatario dalle responsabilità di armatore. Ed è per questo che fra le clausole del contratto di locazione e precisamente al punto 5) è scritto che il locatario è responsabile dell’imbarcazione a tutti gli effetti di legge. Egli, fra l’altro, è tenuto ad usare con particolare perizia, prudenza e diligenza l’imbarcazione…….a condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento in modo che non subiscano danni…..ad ancorare l’imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un continuo controllo, etc. A questo punto mi domando a cosa serva lo skipper visto che non ha alcuna responsabilità o meglio è responsabile nei confronti dell’armatore che, come abbiamo visto, è sempre il locatario. Pur comprendendo le difficoltà burocratiche per l’assunzione di un conduttore di imbarcazioni da diporto che inducono le società di locazione a dover ricorrere alla formula contrattuale di“locazione con skipper”, correttezza vorrebbe che, nel caso in cui il patentato viene segnalato dalla società, quindi di fiducia della società stessa, il locatario venisse sollevato dagli obblighi contrattuali di cui al punto 5. Così come sono espresse, le condizioni generali del contratto sono confuse, contraddittorie, incomprensibili, ambigue e assurde. Al punto 10 vengono dette cose che suonano come annullamento del punto 5 in quanto è espressamente scritto che lo skipper è lui il responsabile e non il locatario.
Per concludere, la locazione ha un senso solo nel caso che il locatario è possessore di patente nautica e a voler andare in fondo neanche in questo caso il locatario è tutelato dal contratto che prevede che la società armatrice, a suo insindacabile giudizio, può ritenere il “patentato” non idoneo alla conduzione dell’imbarcazione e rifiutare la consegna dell’unità da diporto trattenendo il 100% della tariffa e intendere il contratto risolto di diritto. Per dare l’idea del paradosso contenuto in questa clausola valga l’esempio di un cittadino che prenota e paga un’autovettura e al momento della consegna questa gli viene rifiutata e per giunta senza restituire la somma pagata perché la società noleggiatrice ritiene la patente non idonea alla guida ponendosi così al di sopra delle autorità dello Stato che hanno rilasciato il documento di guida. Mi domando Tutto ciò è legale?
A questo punto faccio una riflessione:
forse non ho capito nulla. Se così è, chiedo scusa pregando che gentilmente mi vengano forniti chiarimenti. Nel caso in cui invece la mia lettura del contratto sia corretta chiedo agli organi dello Stato competenti di intervenire sanzionando chi ha redatto il contratto e imponendone la modifica.
Altra illogicità del contratto: “nel caso di skipper reperito dall’armatore su richiesta del locatario, si dichiara espressamente che questi” (chi?) “fornisce solo il contatto fra locatario e skipper, e che l’armatore è pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera che intercorre fra questi ultimi”. Allora se così è a che titolo le società di locazione pubblicizzano tariffe giornaliere per le prestazioni dello skipper se queste dovrebbero essere concordate fra locatario e skipper?
Inoltre, è possibile, rasserenante e accettabile per un cittadino che ha sottoscritto un contratto di locazione trovarsi di fronte uno skipper, “reperito” dalla società armatrice, il quale ha conseguito la patente nautica il giorno prima dell’imbarco?
Gli skipper che operano su imbarcazioni adibite al noleggio sono al contrario figure professionali che per ottenere tale titolo hanno dovuto, a norma di legge, sostenere dei corsi (antincendio, primo soccorso, salvataggio, etc.) ed un periodo minimo di 36 mesi di imbarco di cui almeno 24 su imbarcazioni da diporto. Inutile dire che questi professionisti non saranno mai appetibili dal mercato del lavoro in quanto per la loro prestazione occorre, nell’attività di noleggio, assumerli regolarmente con tutto ciò che un’assunzione comporta.